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Imposte sull’acquisto della casa Quando si acquista un’immobile si pagano: - le imposte per il trasferimento dell’immobile;
- gli onorari del Notaio che redige l’atto di compravendita e l’eventuale atto di mutuo.
Le imposte da pagare sono diverse a seconda se il venditore è un’impresa o un privato ed a seconda se la casa che si va a comprare è da considerarsi o meno una prima casa dal punto di vista fiscale. Data l’importanza che assumono queste imposte, nell’ambito delle decisioni circa l’acquisto di un immobile, vediamo in dettaglio l’onere da sostenere nelle varie situazioni. | | Imposta | Se prima casa | Se altro immobile | | Venditore privato | di registro | 3% del valore immobile | 7% del valore immobile | | ipotecaria | € 168 (fissa) | 2% del valore immobile | | catastale | € 168 (fissa) | 1% del valore immobile | | Totale | € 336 + 3% valore immobile | 10% valore immobile | | Venditore impresa | IVA | 4% del prezzo d’acquisto | 10% del prezzo d’acquisto | | di registro | € 168 (fissa) | € 168 (fissa) | | ipotecaria | € 168 (fissa) | € 168 (fissa)€ 168 (fissa) | | catastale | € 168 (fissa) | € 168 (fissa) | | Totale | € 504 + 4% prezzo acquisto | € 504 + 10% prezzo acquisto | Il valore dell’immobile (al quale il prezzo d’acquisto dovrà necessariamente far riferimento) è dato dal prodotto della rendita catastale per un moltiplicatore specifico, che varia in base alla categoria cui appartiene l’immobile. Anche in questo caso può essere utile la seguente tabella che evidenzia il valore dell’immobile per le varie categorie (il calcolo tiene conto pure della rivalutazione del 5% della rendita). | Valore di un immobile | | Categoria del fabbricato | Valore | | A – B – C (con esclusione di C/1 e A/10) | Rendita catastale x 126,00 | | Prima casa | Rendita catastale x 115,50 | | C/1 - E | Rendita catastale x 42,84 | | D – A/10 (D se è stata attribuita la rendita) | Rendita catastale x 63,00 | I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono: | Requisiti relativi l’ABITAZIONE | - non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969; - deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto ( il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività - se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende; - 'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'Aire); - per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994). | | Requisiti relativi l’ACQUIRENTE | L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita: - di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; - di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. - di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. | Si segnala che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) prevede la possibilità negli acquisti tra privati di venire tassati sul valore catastale dell'immobile anziché sul corrispettivo convenuto tra le parti dichiarato nel rogito. Dichiarare nell'atto di acquisto il prezzo pagato comporterà senz'altro un aumento della parcella notarile: gli onorari, infatti, sono rapportati al valore dell'immobile. Tuttavia, la Finanziaria 2006 obbliga i notai a ridurre, in questi casi, il proprio onorario del 20%. È questo un diritto riconosciuto al contribuente.
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